Cosa si intende per addebito nella separazione?

Nel caso in cui sia possibile imputare la fine di un matrimonio in capo ad uno dei due coniugi, per la violazione degli obblighi scaturiti in virtù dell’instaurazione di un rapporto di coniugo, si potrà quindi parlare della cd “separazione con addebito”.

L’addebito viene imputato automaticamente?

L’addebito però non potrà essere prodotto automaticamente. L’addebito necessiterà di una doverosa e preliminare valutazione di un Giudice che, solo nell’ambito di una separazione giudiziale, potrà attentamente delineare se, avuto riguardo al caso di specie, sussistano i presupposti affinché specifici comportamenti, posti in essere da uno dei due coniugi, siano violativi degli obblighi scaturiti dal matrimonio.

A tal proposito, è opportuno ricordare che, a seguito della contrazione di un vincolo matrimoniale, in capo ai due coniugi vengono a prodursi tutta una serie di diritti, nonché di doveri, che devono essere rigorosamente rispettati all’interno del nucleo familiare, e che spaziano dall’obbligo di coabitazione e di fedeltà,  all’assistenza morale e materiale, fino alla più generica clausola di collaborazione finalizzata a tutte le molteplici esigenze della famiglia, in proporzione alla proprie sostanze e capacità lavorative.

La violazione dei riferiti obblighi può quindi portare ad un addebito della separazione, sempre però che tali condotte siano state poste in essere prima della crisi coniugale, e sempre che il Giudicante abbia accertato la stretta correlanza tra la violazione e la successiva fine del matrimonio, in virtù di un necessario rapporto causa-effetto (c.d. nesso di causalità).

Quali sono i comportamenti che determinano l’addebito?

Tale ultimo requisito assume un carattere particolarmente importante, in quanto non tutti i comportamenti violativi di un obbligo scaturente da vincolo matrimoniale, determinano di conseguenza la fine di un rapporto di coniugo.

Succede sovente che molteplici mancanze, nonché assenze, fino ad arrivare anche a situazioni estreme di tradimento, siano  “tollerate” da parte dell’altro coniuge, o comunque non costituiscano il reale e concreto motivo scatenante la crisi coniugale; in tali casi non sarà quindi possibile parlare di addebito di separazione, in quanto siffatte condotte saranno ritenute una mera conseguenza di una rottura già preesistente nel tempo tra i coniugi.

Ciò detto in ordine ai presupposti di un’eventuale comminazione di addebito, è importante successivamente soffermarsi sulle conseguenze derivanti da siffatta tipologia di pronuncia, soprattutto con riferimento all’aspetto patrimoniale della vicenda.

La prima fondamentale ripercussione, ad esempio, è la perdita del diritto all’assegno di mantenimento, circostanza quest’ultima che assume carattere ancora più deleterio nel caso in cui il coniuge, verso il quale sia stato pronunciato l’addebito, sia anche quello economicamente più debole, e che quindi, in mancanza di tale pronuncia, avrebbe invece avuto diritto a ricevere un sostentamento economico tale da garantire il tenore di vita maturato in costanza di matrimonio.

Diritto agli alimenti, quando spetta?

Siffatta perdita non cancella però il cd diritto agli alimenti, per cui, nonostante l’addebito, il coniuge che versi in stato bisogno, potrà sempre richiedere all’altro un’assistenza economica, legata quantomeno al soddisfacimento degli imprescindibili bisogni primari, ovvero il minimo indispensabile per vivere.

Altro effetto di un’eventuale addebito della separazione, è da rinvenirsi poi nella perdita dei diritti successori, pertanto il coniuge verso il quale è stato pronunciato l’addebito, una volta sopravvenuta la morte dell’altro, non ne potrà divenire erede, e non potrà neppure aver diritto a percepire l’eventuale pensione di reversibilità del defunto.

Tutto quanto ciò premesso, è pacifico comprendere come l’eventuale addebito di una separazione, oltre a precisare gli specifici motivi che hanno comportato la fine di un matrimonio, spiega i suoi effetti su una componente economica di non poco rilievo, incidendo sui rapporti patrimoniali che caratterizzeranno la vita dei rispettivi coniugi, successivamente alla definitiva rottura.